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giovedì 9 maggio 2013



"Il Progetto di distribuzione"

III modulo del "Corso sulle esecuzioni immobiliari"

a cura del Dott. Gian Marco Boccanera




Trailer del Corso





Backstage video del Corso






Il Progetto di Distribuzione nelle esecuzioni immobiliari è la fase in cui i creditori possono entrare in possesso materiale della loro creditorìa, seppure dopo la falcidia del concorso della par condicio creditorum.  Rappresenta il momento finale in cui i creditori possono riprendere i loro soldi, in funzione del ricavato della vendita all’asta degli immobili pignorati, fatte salve le cause legittime di prelazione e dopo aver soddisfatto le spese in prededuzione. 

In un momento di grave CRISI FINANZIARIA come l’attuale in cui ci dibattiamo tutti, il momento della distribuzione del ricavato del processo esecutivo immobiliare, che magari durava da vent’anni o più, apre uno spiraglio di luce al soddisfacimento dei creditori, o almeno a quelli maggiormente titolati in prelazione.  Fra tutti i creditori vediamo spessissimo la presenza di Banche e Istituti di Credito che sono ora diventate sensibili alla velocizzazione dell’intero percorso esecutivo immobiliare, per una serie di motivi: (i) poiché hanno asset immobiliari incagliati in proporzione alquanto rilevante sul totale e spingono per un loro smobilizzo; (ii) poiché si sono rese conto che il mercato immobiliare è in fase discendente e che i valori di vendita all’asta di domani possono essere peggiori e più bassi di quelli di oggi. L’immobile cioè va perdendo di valore di anno in anno, esattamente al contrario di quanto accadeva fino a qualche tempo fa; (iii) poiché  i tassi di interesse si sono mantenuti straordinariamente bassi negli ultimi 10 anni. 

Tutte valutazioni strategiche queste che hanno reso non più così conveniente la coltivazione del contenzioso espropriativo nella non più attuale aspettativa che la rivalutazione del  capitale ipotecario ammesso potesse trovare –comunque- capienza nella rivalutazione dell’immobile di anno in anno, in guisa da costituire quasi un salvadanaio autorivalutante.  Adesso la situazione è molto diversa, in presenza di crisi sistemica di durata residua ancora lunga e di aspettative razionali non così favorevoli per l’intera economia nazionale, le Banche premono per velocizzare tutta la durata del processo di esecuzione immobiliare fino ad arrivare alla fase distributiva, fase pregnante in cui sperano di  riprendere - almeno in parte -  i loro soldi.

Il progetto di distribuzione – quindi - rappresenta la fase conclusiva del processo di esecuzione immobiliare, ed è il piano di ripartizione a tutti gli aventi diritto delle somme ricavate dalla vendita all’asta dei cespiti pignorati, rispettando l’ordine dei privilegi e delle ipoteche. Con il Progetto di distribuzione si assegnano tutte le somme che costituiscono attivo della procedura, si estingue il deposito della procedura e si avvia la stessa a chiusura. 

Il Progetto di Distribuzione rappresenta il cardine della fase trasformativa, almeno per i creditori ripartibili, dalla forma del titolo di credito alla forma del denaro liquido. Il portatore di titolo di credito, ripartibile in funzione della prelazione di cui gode (Prededuzione, Privilegio o Ipoteca) , si trasforma in ricevitore di mezzi finanziari attraverso l’assegnazione della quota di riparto spettante.

La redazione del Progetto di Distribuzione rientra nelle prerogative del “professionista delegato” a mente dell’art 591/bis cpc (Delega alle operazioni di vendita) in base al quale il giudice dell’esecuzione può delegare ad un notaio, un avvocato o un commercialista, iscritti negli elenchi triennali di cui all’art 179 ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, il compimento delle operazioni di vendita. 

Il professionista delegato può svolgere una pluralità di attività assegnate dalla narrativa dell’art 591 bis cpc. La giurisprudenza del dott. Audino, giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Velletri, ha inteso procedere alla nomina differenziata di un professionista per ciascun macroaggregato di attività simmetriche da svolgere durante il processo esecutivo immobiliare.

In modo tale da avere:


  • un professionista delegato per l’esame preliminare del fascicolo e la cura degli esperimenti di vendita da eseguire con asta (senza incanto e con incanto) e della loro pubblicità e comunicazione agli aventi diritto, normalmente scelto tra notai e avvocati. La prassi del Tribunale di Velletri ci informa che di solito le procedure di vendita assegnate alla delega di avvocati vengono esperite presso la sede del Tribunale, mentre quelle assegnate ai notai vengono esperite presso il loro studio notarile
  • un custode giudiziario dell’immobile, normalmente scelto tra colleghi avvocati o I.V.G.;
  • un professionista delegato al Progetto di Distribuzione e alla cura delle successive incombenze previste con Ordinanza, ivi compresa la richiesta di provvisoria approvazione dei creditori, l’invio all’esecutato, e la predisposizione della bozza dei mandati ai creditori ripartibili. Di recente a tale professionista viene altresì richiesto di pronunciarsi circa l’istanza ex art 41 DLgs 385/93 presentata dal creditore fondiario e finalizzata ad ottenere anticipazione delle proprie spettanze. Normalmente per questa attività delegata, di tipo prevalentemente matematico-contabile, viene designato un commercialista. 




Quali sono le prime attività da compiere?


Il Professionista delegato alla redazione del P.D. deve innanzitutto accettare l’incarico conferito e dichiarare di non trovarsi in nessuna condizione di impedimento o incompatibilità rispetto alla corretta esecuzione dello stesso. In modo particolare egli, presa cognizione e visione dei compiti affidati, deve fare per iscritto apposita dichiarazione giurata con la formula di rito, di non trovarsi in nessuna delle “condizioni di incompatibilità previste dall’art 51 cpc. Egli in particolare dichiara di non avere assunto incarichi professionali e di  non essere stato dipendente di alcuna delle parti in causa nell’ultimo triennio, né di essere associato, dipendente o affiliato di alcuno studio professionale che si trovi in condizioni di incompatibilità con l’incarico conferito”. 


Tra le prime attività del delegato c’è senz’altro lo “studio del fascicolo”: studiare come si è svolta la procedura esecutiva immobiliare, la successione degli eventi giuridici, i documenti agli atti del processo, il pignoramento, le ipoteche gravanti sugli immobili, i creditori procedente e intervenuti e le loro graduazioni in prelazione, i documenti a sostegno delle richieste di rimborso prededucibili.  Personalmente ho trovato giovamento nel predisporre un foglio di lavoro ad hoc (con excel e word) con riportati tutti i dati dei creditori e dei loro avvocati (titolari e domiciliatari), i dati degli esecutati e le ipoteche gravanti sugli immobili, le successive cessioni di credito nel caso di cartolarizzazione, nonché i dati degli immobili e i movimenti del libretto di deposito. Nel caso di più procedure riunite in una sola (la portante) avremo a che fare con plurimi fogli di lavoro.



Tra le prime cose da fare c’è la richiesta in Cancelleria sia della copia del Libretto di deposito, da riscontrare con l’effettività degli incassi di procedura e dei prelevamenti in prededuzione, sia della copia del Decreto di trasferimento, onde riscontrare la corrispondenza delle trascrizioni e iscrizioni rispetto al pignoramento e alla certificazione ipocatastale ventennale eseguita all’inizio della procedura.


Subito dopo occorre depositare la propria nota di richiesta compensi che devono essere liquidati dal G.E. ed inseriti nel Progetto di Distribuzione che ci si accinge a tracciare, insieme ai compensi degli altri ausiliari della procedura (Notaio, CTU stimatore, Custode) che ugualmente si avrà modo di sollecitare al deposito e liquidazione.


Il professionista delegato poi deve richiedere ai creditori la loro precisazione del credito, comprensiva dei documenti dimostrativi delle spese sostenute nell’interesse comune di tutti i creditori ex art 2770 cod.civ.  Ove non pervengano dette precisazioni del credito, il delegato si atterrà unicamente a quanto depositato agli atti del fascicolo, in conformità al tenore dell’Ordinanza del G.E.  Le precisazioni ricevute dal delegato dovranno essere valutate in termini di conformità e rispondenza al titolo esecutivo, soprattutto per quel che concerne l’effettività del grado ipotecario e in generale delle cause legittime di prelazione, nonché la  rivalutazione degli interessi a norma dell’art 2855 cod. civ.


Fissata l’udienza di discussione del Progetto di Distribuzione, normalmente evidenziata nell’Ordinanza di nomina del delegato, la stessa udienza va comunicata alle parti, all’esecutato e agli eventuali comproprietari a cura del professionista delegato, allegando anche una bozza del progetto sul quale si chiede ai creditori di esprimere una “provvisoria approvazione”, dichiarando che l’approvazione definitiva verrà promossa solo in udienza.  Nella quale, se il progetto è approvato o si riesce a raggiungere l’accordo tra tutte le parti, se ne da atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione ordina il pagamento delle singole quote spettanti ai creditori (art 598 cpc “Approvazione del progetto”). Il delegato avrà previamente avuto cura di richiedere a tutti i creditori il loro IBAN (International Banking Account Number), in modo da facilitare il successivo trasferimento dei fondi spettanti a ciascuno via bonifico bancario.


A questo punto, almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione del P.D, il professionista delegato dovrà depositare il Progetto di Distribuzione in Cancelleria, avendo l’accortezza di inserirvi anche le bozze di tutti i mandati ai creditori ripartibili precompilati con le somme spettanti a ciascun nominativo e i codici IBAN di ogni creditore ove far confluire la quota di riparto spettante. Il giorno dell’udienza di discussione del Progetto di Distribuzione il professionista delegato risponderà alle eventuali domande dei creditori e del G.E. e chiederà di procedersi all’approvazione.



Una volta approvato il progetto di distribuzione, sarà cura dei singoli creditori provvedere all’incasso della quota di riparto a ciascuno assegnata mediante ritiro in Cancelleria del mandato di pagamento. Tale ultima fase potrebbe essere facilitata con “buone prassi” già in uso presso altri Tribunali, impegnando -per esempio- il Professionista delegato al P.D. a provvedere, senza altre spese per la procedura, nella sua qualità di pubblico ufficiale e in analogia a quanto accade con il curatore fallimentare, alla distribuzione contestuale a tutti i creditori dell’attivo di procedura mediante bonifico bancario. Il tutto da svolgersi sempre sotto la sorveglianza del Giudice dell’esecuzione, e con obbligo di deposito successivo in Cancelleria della documentazione inerente i bonifici effettuati e l’estinzione del libretto della procedura. 



Gian Marco Boccanera
Dottore commercialista in Roma









prima parte




seconda parte





terza parte





quarta parte 





quinta parte



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